Ciao a tutti, subito vi dico le ragioni del mio silenzio.
Sono diventato utente Fastweb dopo avere avuto modo di apprezzare a tutto tondo la cattiva qualità dei servizi offerti da Telecom, ciononostante è ancora a causa di Telecom che mi trovo con un improvviso download di linea che mi rende problematico usare il telefono fisso e impossibile accedere ad internet da venerdì notte. In questo momento sto utilizzando una chiavetta per una connessione di emergenza. Entro martedì si spera che 'sta mamma Telecom a cui, volenti o nolenti ci ritroviamo sempre a dipendere anche se ce ne stacchiamo, riparerà il guasto.
Comunque la mia famiglia ultimamente si è allargata di un paio di unità e questo mi dà meno tempo da dedicare al blog, anche quando internet funziona!
Shine, per favore non m'ammorbare il blog con le flatulenze verbali dei palloni gonfiati che scrivono altrove: non voglio proprio saperne niente, è tutto karma loro. E va bene così: più parlano adesso contro E-Cat, Rossi, UniBO, Levi ecc. più grossa sarà la tramvata destinata a cadere sulle loro reputazioni accademiche. Se hanno così piacere a scavarsi la fossa non gli toglierò questo piacere. Ho due lauree, più di 50 esami alle spalle, ma ho imparato che c'è veramente più saggezza in molti contadini che in tanti professoroni.
Tia, datti pace!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hai scritto dentro questo blog più tu che il sottoscritto: non ti si regge più!
Red5goahead, il blog mi piacciono perché assomigliano alla vita, tocca faticare per trovarci un senso. Se volete un forum avete già a disposizione quello, ottimo, di EnergeticAmbiente... non mi sembra necessario fare doppioni. Sicuramente se venisse data meno corda a certi elementi come quello qui sopra, che scrivono commenti solo per soddisfare il loro ego e monopolizzare l'attenzione, la qualità degli spazi commenti ne guadagnerebbe. Ma quello dipende più da voi che da me: è il prezzo che si paga a non mettere una moderazione dei commenti come filtro. Se volete che attivo la moderazione ci metto un secondo.
Gdmster, sono veramente stufo di vedere ancora parlare del Petroldragon in modo totalmente fazioso, ben ha fatto Valeria a ricordare delle assoluzioni di Rossi. Se fossi pagato per fare il giornalista, state certi che avrei già trovato modo di ristabilire la verità... sarebbe da capire ad esempio chi sabotò le cisterne di Lacchiarella, creando il danno ambientale che i mass media - pilotati ad arte? - imputarono a Rossi. Intanto, giusto a titolo di esempio sul tipo di cause subite da Rossi, un po' di informazioni che ho raccolto da uno studio legale milanese.
Sentenza del 30\05\2001 del Giudice Dr.ssa Monica Fagnoni: l'Ing. Rossi era accusato (insieme a tale Reale Alessandro) di aver emesso nel 1994 fatture relative ad operazioni commerciali inesistenti. In tale processo dopo opportuna acquisizione delle prove, si accertava che le operazioni commerciali erano in realtà effettivamente avvenute ed entrambi gli imputati venivano pertanto assolti dal reato “perché il fatto non sussiste”.
Sentenza n. 3937 emessa dalla Corte d’Appello di Milano il 17\09\2001: relativa a un emblematico processo in cui l'Ing. Rossi ancora una volta era accusato di avere a fini di evasione fiscale emesso e successivamente utilizzato ai fini della dichiarazione dei redditi della propria azienda Petrol Dragon una fattura (del 1992) relativa ad operazioni commerciali inesistenti. Rossi, palesemente innocente relativamente al reato contestatogli, era stato condannato dal Tribunale di Milano nel primo grado di giudizio per un fatto che non gli era nemmeno stato contestato al processo, e rispetto al quale non aveva perciò nemmeno avuto la possibilità di portare le prove della propria innocenza (con una macroscopica vilazione del diritto di difesa). La Corte d’Appello di Milano perciò annullava la sentenza di condanna per violazione del diritto di difesa in base all’art. 521 del codice di procedura penale ed in particolare per mancanza di corrispondenza tra il fatto contestato e il fatto preso in considerazione dal Giudice nella sentenza di primo grado.
Sentenza emessa dal Tribunale Collegiale di Monza il 16\10\2002: relativa a un grosso processo risultante dalla riunione di diversi altri processi come indicato sul frontespizio della sentenza (riuniti procedimenti 519\91; 80/97; 255\97; 588\97; 642/97; 98/98; 522/99) in cui erano imputate diverse persone tra cui l'Ing. Rossi. L’accusa mossa agli imputati era quella (ancora una volta) di aver emesso fatture per operazioni commerciali inesistenti ed in più (fatto più grave) di essersi organizzati proprio a tale scopo costituendo quella che nel diritto penale italiano è definita “associazione a delinquere” dall’articolo 416 del codice penale. All’esito del lungo processo veniva riconosciuta inesistente una “associazione a delinquere” e perciò tutti gli accusati venivano assolti dal relativo reato di cui all’art. 416 codice penale “perché il fatto non sussiste”. Per svariati motivi poi, (“perchè il fatto non sussiste”; per “estinzione del reato per prescrizione”; “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”) gli imputati venivano assolti o prosciolti anche da quasi tutti gli altri reati eccettuato che per alcuni episodi di false fatturazioni per i quali incredibilmente veniva emessa in via provvisoria decisione di condanna che le difese assolutamente non condividevano e sottoponevano quindi all’attenzione della Corte d’Appello di Milano per un più approfondito esame. Il procedimento d’appello dava l’esito positivo di cui alla sentenza sotto indicata.
Sentenza n. 3172 del 14\7\2004: la Corte d’Appello di Milano, decidendo in via definitiva sulla causa monzese, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'Ing. Rossi per intervenuta prescrizione del reato e rinunciava perciò, come previsto dalla legge penale italiana a fare piena luce sui fatti essendo venuto meno ogni concreto interesse al loro accertamento a causa dell’eccessivo tempo trascorso (similmente a quanto avvenuto nella prima sentenza sopra menzionata dell’anno 2000). L’unica persona per cui veniva confermata la provvisoria sentenza di condanna anche dalla Corte d’Appello risultava quindi essere Canevali Luciano (cfr. sentenza 3172).
Sentenza emessa il 26\11\2004 dalla seconda sezione del Tribunale di Milano (processo 3729\200 Rg. Trib.; Giudici: Arienti, Cairati, Cucciniello): anche in questo caso come nel processo di Monza l'Ing. Rossi era imputato insieme ad altre persone del reato di associazione a delinquere (Art. 416 codice penale) finalizzata all’emissione di false fatture. Tuttavia il lungo processo permetteva di accertare che tale associazione a delinquere non era mai esistita e pertanto tutti gli imputati (compreso ovviamente l'Ing. Rossi) venivano assolti dall’accusa con la formula più ampia ovvero “perchè il fatto non sussiste”.