Ci
risiamo.
Causa: si annuncia l'imminente uscita di un nuovo report sull'E-Cat di Andrea Rossi (report in cui sembra essere coinvolta in primissimo piano una famosa università svedese).
Effetto: come a suo tempo in Italia le truppe patoscettiche fecero pressing sull'Alma
Mater di Bologna affinché si sganciasse dalla collaborazione con
Rossi, allo stesso modo la macchina del fango entra in azione anche in
Svezia...
Molto bene. Non voglio tornare oltre sulla signora blogger che - anche all'estero - si fa passare per giornalista (senza iscrizione all'albo dei giornalisti) e per di più scientifica (senza laurea). Rimarco piuttosto che si torna per l'ennesima volta a colpire l'immagine
di Andrea Rossi a partire dalle sue vicende giudiziarie: “Andrea
Rossi has several times been convicted to jail for extensive
environmental crimes connected to his inventions”... si rimescola sempre lo stesso fango! E dire che finanche Wikipedia è estremamente chiara al riguardo:
“Nel 2004 Andrea
Rossi è assolto dalle accuse di associazione a
delinquere finalizzata al riciclaggio di rifiuti tossici e
nocivi per insussistenza del fatto. Si tratta della terza
assoluzione dopo quelle ottenute nei processi tenuti presso i
tribunali di Monza e Ariano Irpino dove erano stati precedentemente
trasferiti alcuni tronconi dell'inchiesta. Rossi è stato sanzionato
definitivamente solo per vicende minori legate al mancato rispetto
delle autorizzazioni che aveva ottenuto per lo smaltimento dei
rifiuti." (http://it.wikipedia.org/wiki/Petroldragon)
Proprio
sulle assoluzioni con formula piena dalle accuse relative alla
vicenda Omar-Petroldragon consiglio l'attenta lettura di questo articolo
d'epoca:
Vi
riporto infine alcune sentenze che ero riuscito a
rintracciare nella primavera del 2011, quando un piccolo infortunio mi aveva costretto a riposo a casa per una ventina di giorni dandomi così l'opportunità di scambiare una serie di email con l'avvocato che dal 1999 aveva difeso Andrea Rossi. Una volta finita la malattia e tornato al lavoro, non riuscii a continuare questa ricerca, per mancanza di
tempo ed energie (per procedere oltre sarei dovuto andare a
Milano a esaminare "50 kg" di carte processuali); ma ritengo che quello che trovai sia già alquanto significativo.
Sentenza
n. 5156 del 28\09\2000 - Tribunale monocratico di Milano
Andrea
Rossi e il suo direttore tecnico Franco Farò erano accusati di due
episodi di emissione di fatture per operazioni commerciali
inesistenti. Lo Stato Italiano rinunciava ad accertare la fondatezza
o meno di tale accusa a causa dell’eccessivo tempo trascorso (le
fatture risalivano al 1992), pertanto il Giudice dichiarava estinti i
reati ed emetteva sentenza di “non doversi procedere” per
intervenuta prescrizione dei reati.
Sentenza
del 30\05\2001 - Tribunale
monocratico di Milano
Andrea
Rossi e il liquidatore Alessandro Reale erano accusati (proc.
3636/98) di aver emesso nel 1994 fatture relative a operazioni
commerciali inesistenti. Dopo opportuna acquisizione delle prove, si
accertava che le operazioni commerciali erano in realtà
effettivamente avvenute e il
Giudice assolveva entrambi gli imputati “perché il
fatto non sussiste”.
Sentenza
n. 3937 del 17\09\2001 - Corte d’Appello di Milano
Andrea
Rossi era accusato di avere emesso nel 1992, a fini di evasione
fiscale, una fattura riguardante operazioni commerciali inesistenti.
Nonostante fosse palesemente innocente, era stato condannato dal
Tribunale di Milano nel primo grado di giudizio per un fatto che non
gli era nemmeno stato contestato e rispetto al quale non aveva perciò
nemmeno avuto la possibilità di portare le prove della propria
innocenza. La Corte d’Appello di Milano perciò annullava la
sentenza di condanna per violazione del diritto di difesa (art.
521 C.P.P.) e in particolare per mancanza di corrispondenza tra il
fatto contestato a Rossi e il fatto preso in considerazione dal
Giudice nella sentenza di primo grado.
Sentenza
n. 2009 del 16\10\2002 - Tribunale Collegiale di Monza
È
relativa a un grosso processo (proc. 515/1991) risultante, come indicato sul frontespizio della sentenza, dalla riunione di diversi altri procedimenti (80/1997;
255\1997; 588\1997; 642/1997; 481/1997; 98/1998; 522/1999) in cui erano
imputate diverse persone tra cui Andrea Rossi. L’accusa mossa agli
imputati era quella (ancora una volta) di aver emesso fatture per
operazioni commerciali inesistenti e in più (fatto più grave)
essersi organizzati proprio a tale scopo costituendo quella che nel
diritto penale italiano è definita “associazione a delinquere”
(art. 416 C.P.). Questo
processo è fondamentale, perché è proprio a causa di questa
vicenda che Andrea Rossi viene messo in carcere; in seguito a ciò le
banche chiedono l'immediato rientro dei loro crediti, causando il
fallimento delle aziende di Rossi. L'ipotesi investigativa di riciclaggio di capitali sporchi si rivelava una bufala e non guadagnava nemmeno dignità di contestazione formale. All’esito
del lungo processo veniva riconosciuta inesistente una “associazione
a delinquere” e perciò tutti gli accusati venivano assolti dal
relativo reato di cui all’art. 416 C.P. “perché il
fatto non sussiste”. Per svariati motivi poi, (“perché il
fatto non sussiste”; per “estinzione del reato per prescrizione”;
“perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”) gli
imputati venivano assolti o prosciolti anche da quasi tutti gli altri
reati eccettuato alcuni episodi di false fatturazioni per i
quali incredibilmente veniva emessa in via provvisoria decisione di
condanna che le difese assolutamente non condividevano e
sottoponevano quindi all’attenzione della Corte d’Appello di
Milano per un più approfondito esame. Il procedimento d’appello
dava l’esito positivo che segue.
Sentenza
n. 3172 del 14\07\2004 - Corte d’Appello di Milano
Pronunciandosi
in via definitiva sulla causa monzese di cui sopra, la Corte
dichiarava non doversi procedere nei confronti di Andrea Rossi per
intervenuta prescrizione del reato.
Sentenza
n. 11157 del 26\11\2004 - Seconda sezione del Tribunale di Milano
Anche
in questo caso come nel processo di Monza, Andrea Rossi era imputato
insieme ad altre persone (proc. 3729\2000) del reato di associazione
a delinquere (art. 416 C.P.) finalizzata all’emissione di false
fatture. Il lungo processo permetteva di accertare che tale
associazione a delinquere non era mai esistita e pertanto tutti gli
imputati venivano assolti dall’accusa con la formula più ampia
ovvero “perché il fatto non sussiste”.